Risposte ai quesiti

In questa pagina sono raccolti in ordine decrescente i quesiti di maggiore interesse sottoposti dagli Atenei al MUR e alla Commissione di supporto appositamente istituita in merito all’implementazione della contabilità economico-patrimoniale.
N°quesito Ateneo Data Quesito
74 BRESCIA 06/09/2023 Gentilissimi,
nell’anno 2022 il nostro Ateneo ha acquistato un edificio strumentale con l’intento di abbatterlo e di ricostruirlo al fine di renderlo funzionale. L’edificio è stato iscritto nel bilancio dell’Ateneo al valore dell’acquisto al netto del valore del terreno sottostante, calcolato nella misura del 20%, come previsto dalla Circolare dell’Ade del 19 gennaio 2007, n. 1/E. Il bene non è stato ammortizzato nell’esercizio 2022, in quanto non utilizzabile immediatamente nel ciclo produttivo.
Nel giugno dell’anno 2023, l’immobile è stato abbattuto. Nel conto economico dell’esercizio consegue una rilevazione contabile per insussistenza di attività.
La rilevazione contabile, implica un aumento dei costi di esercizio, effetto che potrebbe avere pesanti impatti sul risultato di esercizio, con possibile pregiudizio degli stakeholders esterni, e con conseguenze contabili sull’esercizio successivo in caso di risultato negativo. Ad esempio l’impossibilità di costituire il fondo unico di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato lettera “a” Legge 240/2010, nonché l'impossibilità di effettuare il superamento del Limite di Finanzia pubblica di cui al comma 591 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Al fine di non avere ripercussioni negative sul risultato di esercizio, mi chiedo se sia percorribile una delle soluzioni sotto prospettate, dato che l’abbattimento dell’immobile è funzionale alla ricostruzione:
1) la svalutazione potrebbe considerarsi non durevole e quindi si potrebbe valutare di mantenere l’immobile capitalizzato a bilancio senza procedere ad ammortamento. Con conseguenza che avvenuta la ricostruzione dell’immobile, l’immobile verrebbe iscritto a Stato Patrimoniale nella categoria Fabbricati strumentali, con un valore complessivo del costo di acquisto e del costo di ricostruzione;
2) visto quanto previsto nella Circolare dell’Ade del 19 gennaio 20008, n. 1/E per gli immobili inagibili, dato che l’acquisto è stato realizzato per sfruttare l’area sottostante e non l’edificio stesso, è pensabile di considerare il costo di acquisto dell’immobile riferibile alla sola area fabbricabile. Iscrivendo quindi il costo di acquisto dell’immobile nei terreni, unitamente anche al costo di abbattimento dello stesso.
ringrazio Settore Risorse Economiche UNIBS


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73 L'AQUILA 02/05/2023 Salve il nostro Ateneo ha da poco adottato un Regolamento che prevede di effettuare un prelievo sugli utili di progetto, risultanti alla conclusione di tutte le attività di rendicontazione, finanziati da soggetti pubblici o privati a vario titolo (escluso l'attività conto terzi). il Regolamento prevede di prelevare una certa percentuale di questi "utili" di progetto (alla fine della vita e non pro-quota annualmente) e destinarli al fondo di premialità (ex Art. 9. Fondo per la premialita'- Legge 240/2010). Questo fondo sarà utilizzato in un tempo non precisato per finalità non precisate che di volta in volta gli organi potranno stabilire, ma, con ogni probabilità, le finalità non saranno correlate al progetto che ha alimentato il fondo e ai docenti di riferimento. Precisiamo che ad oggi il fondo non è stato mai costituito perchè non si è mai registrato alcun risparmio derivante da mancati scatti di carriera dei docenti e perchè mancava, appunto un regolamento che ne facesse precisa previsione per altre tipologie di versamento. Vorremmo avere rassicurazioni sul fatto che questo tipo di operazione sia effettivamente configurabile come un fondo rischi e oneri o invece è ravvisabile come una riserva vincolata di PN. Sia l'accantonamento dei risparmi derivanti dai mancati scatti stipendiali dei docenti, sia il prelievo da utili di progetto confluiranno in questo fondo. Chiediamo la corretta procedura contabile per la gestione di questa operazione.
Grazie
Area risorse finanziarie - UNIVAQ

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72 MILANO 02/05/2023 Si rinvia il testo del quesito all'allegato

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71 della CALABRIA 29/04/2022 Secondo il Manuale Tecnico Operativo, i contributi agli investimenti iscritti tra i risconti passivi dello stato patrimoniale alla voce e.1 “Contributi agli investimenti” devono essere ridotti con accredito in conto economico in apposita voce di ricavo dedicata nell’ambito di “Altri proventi e ricavi diversi” (pag. 100). Nelle diverse scritture esemplificative (pag. 101 e seguenti) e nella nota tecnica n. 1, invece, si utilizza la voce di ricavo A)-II) “Contributi”. Si chiede, pertanto, quale voce di ricavo deve essere utilizzata ( A)V “Altri proventi e ricavi diversi” oppure A)-II) “Contributi”).


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70 MILANO-BICOCCA 18/03/2022 In vigenza della contabilità finanziaria l’Ateneo ha aggiudicato le opere di realizzazione di due residenze universitarie con un contributo ministeriale, iscrivendo da un lato residui passivi e dall’altro residui attivi.
In sede di predisposizione del primo Stato Patrimoniale i residui attivi relativi al contributo ministeriale sono stati contabilizzati tra i crediti, che ad oggi non sono ancora stati incassati in quanto legati alla effettiva realizzazione delle opere.
I residui passivi relativi al contratto con la società appaltatrice sono stati iscritti nello Stato Patrimoniale iniziale tra i "Fondi Oneri per impegni derivanti dalla contabilità finanziaria”, con l'obiettivo di svincolarli progressivamente una volta costruite le residenze a fronte del relativo ammortamento.
A causa di ritardi e gravi inadempienze, nel 2017 l’Ateneo ha risolto il contratto con la società appaltatrice; ne è nato un contenzioso giudiziario tuttora in corso e nel frattempo la società è anche fallita. Volendo proseguire nelle opere di completamento delle residenze, nel corso del 2021 l’Ateneo ha deciso di rinunciare al cofinanziamento ministeriale e sta approfondendo una revisione progettuale delle opere, individuando altre forme di cofinanziamento e nuove modalità di intervento.
Si rende quindi necessario procedere da un lato alla chiusura dei crediti e dall’altro allo svincolo del Fondo Oneri, dando naturalmente conto di tutti i dettagli in nota illustrativa.
Premesso che al momento del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale i residui attivi erano effettivamente sussistenti e che quindi non va rettificato il fondo di dotazione, registreremo la chiusura di questi crediti rilevando una insussistenza passiva.
Poiché anche i residui passivi erano sussistenti al momento del passaggio alla contabilità economico-patrimoniale, lo svincolo del fondo oneri potrà confluire in “apposita riserva del patrimonio netto libero (voce A-III) da classificare come ex-COFI” (v. risposta al nostro quesito n. 69).
Tuttavia, in considerazione della stretta correlazione tra l’eliminazione del credito e lo svincolo del fondo, riteniamo di dover applicare in questo caso le regole generali previste nei principi contabili per la rilevazione delle eccedenze dei fondi rischi e oneri (OIC 31), contabilizzando quindi in seguito al rilascio del fondo un ricavo (e in particolare un ricavo straordinario).
Iscriveremo inoltre un accantonamento a specifico fondo rischi per il contenzioso giudiziario in corso.
Chiediamo se l’impostazione che intendiamo seguire può ritenersi corretta.


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69 MILANO-BICOCCA 26/07/2021 In sede di predisposizione del primo Stato Patrimoniale avevamo costituito uno specifico Fondo Oneri di importo pari agli “impegni” (ordini e simili) derivanti dalla contabilità finanziaria i cui costi si sarebbero manifestati in contabilità economico-patrimoniale. Nel solo caso dei progetti valutati con il metodo della commessa completata, l’importo di questi impegni è stato invece aggiunto ai risconti passivi iniziali determinati scomponendo l'avanzo di amministrazione dell’ultimo esercizio in contabilità finanziaria nelle varie poste indicate dalla normativa di riferimento.
Avendo già avuto copertura in contabilità finanziaria, questi impegni non hanno intaccato il budget in contabilità economico-patrimoniale, ma i relativi costi sono poi andati a gravare sul conto economico nell'anno di arrivo della merce o di erogazione della prestazione. Nel caso dei progetti valutati con il metodo della commessa completata, in seguito al sostenimento dei costi è stata contabilizzata anche una quota dei ricavi precedentemente riscontati, mentre in tutti gli altri casi per i quali avevamo costituito il Fondo Oneri ciò non è avvenuto.
Sulla base di varie estrazioni del Cineca, integrate con verifiche puntuali sui singoli documenti, nei mesi scorsi abbiamo mappato l’evoluzione di questi impegni dal 2016 (primo anno in contabilità economico-patrimoniale) in avanti, con l’obiettivo di svincolare ove opportuno il Fondo Oneri.
Nel Manuale Tecnico-Operativo è indicato che:
"I fondi [per rischi e oneri] devono essere utilizzati a seguito dell'accadimento dell'evento che aveva in origine causato l’accantonamento. L'utilizzo avviene in modo diretto, iscrivendo in dare il fondo per rischi e oneri e non rilevando, pertanto, un componente negativo nel conto economico."
...
"I fondi in esame non vengono utilizzati a diretta riduzione e compensazione del costo per natura nel caso in cui si tratti di fattispecie derivanti da iscrizioni di risorse provenienti dalla COFI e ivi riportate sulla base dell'art. 5, comma 1, lettera g) del D.I. n. 19/2014 (in questo caso l’utilizzo comporta l'iscrizione di un ricavo per mantenere la visibilità della natura del costo di competenza dell'esercizio in cui lo stesso si manifesta)."

Sulla base di tali indicazioni, in sede di chiusura del bilancio 2020 abbiamo provveduto al parziale svincolo dei Fondi Oneri distinguendo le seguenti casistiche, illustrate anche in Nota Integrativa:

1) Impegni COFI divenuti costi nel 2020: abbiamo svincolato il Fondo Oneri registrando in conto economico un ricavo straordinario;
2) Impegni COFI divenuti costi nel 2016/17/18/19: abbiamo permutato il Fondo Oneri in “Risultati gestionali di esercizi precedenti in COEP”, in quanto se fossimo riusciti ad effettuare questa operazione anno per anno avremmo avuto un risultato economico più alto; considerata la particolare natura delle poste non ci è sembrato in questo caso opportuno transitare dal conto economico 2020.
3) Impegni COFI per i quali negli anni tra il 2016 e il 2020 sono venuti meno i presupposti e a fronte dei quali non verranno più sostenuti costi in COEP: abbiamo permutato il Fondo Oneri in “Risultati gestionali di esercizi precedenti in COFI”, in quanto questi impegni non sono transitati dalla COEP, se non appunto nello Stato Patrimoniale iniziale. Se per qualsiasi motivo questi impegni fossero stati cancellati prima di passare alla COEP l’avanzo di amministrazione dell’ultimo esercizio in contabilità finanziaria sarebbe stato più alto.

Chiediamo se l’impostazione seguita può ritenersi corretta.

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68 FIRENZE 30/11/2020 Nell’anno 2021 l’Ateneo aderirà alla Convenzione CONSIP FM4 per l'affidamento di servizi integrati per la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo, sottoscrivendo un contratto della durata di 6 anni.
Nel medesimo esercizio 2021 saranno corrisposti all’impresa aggiudicataria il costo del canone annuale, oltre all’anticipazione del 20% del valore complessivo del contratto, ex art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici.
Premesso che, sulla base del principio della competenza economica, si ritiene corretto stanziare nel budget economico 2021 la sola quota (presunta) relativa al valore del servizio erogato, ovvero la stima relativa al canone stabilito contrattualmente per un singolo esercizio, si richiede la modalità attraverso la quale dare evidenza della presenza della copertura finanziaria per la corresponsione dell’anticipazione del 20% del valore complessivo del contratto.


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67 PARMA 05/08/2020 L’Università degli Studi di Parma, all’atto dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, aveva iscritto in bilancio, nelle voci del patrimonio vincolato, una “Riserva per copertura ammortamenti COFI” per l’importo risultante dalla somma algebrica del valore dei cespiti patrimoniali e del valore derivante dalla ricostruzione dei rispettivi fondi di ammortamento.
La scelta fu dettata dalla volontà di “sterilizzare”, per gli anni successivi, l’effetto economico prodotto dagli ammortamenti su cespiti acquisiti ante 2014, impiegando una metodologia contabile differente da quella successivamente ipotizzata nel MTO (risconti passivi pluriennali) ma tendente a ottenere il medesimo effetto sostanziale sotto il profilo contabile. Infatti, anziché rilasciare di anno in anno la quota di competenza dei risconti passivi si ipotizzò il graduale svincolo di detta riserva in misura pari agli ammortamenti di competenza dei diversi esercizi. In quel momento la scelta non poteva contare sullo specifico indirizzo operativo ministeriale dal momento che il MTO, nella prima edizione, è stato pubblicato ufficialmente nel dicembre 2015.
Negli ultimi tre esercizi, gli ammortamenti sono stati coperti dai flussi reddituali d’esercizio e la riserva in questione ha dato origine allo svincolo di quote della stessa per un ammontare pari agli ammortamenti di competenza dei diversi esercizi con permutazione dalla riserva per futuri ammortamenti ad altra riserva di patrimonio netto libero.
Date tali premesse, in sede di destinazione dell’utile 2019 e rideterminazione delle Riserve sarebbe ora intenzione degli Organi Accademici vincolare una parte dell’ammontare residuo di detta riserva a copertura del piano edilizio triennale e dei futuri piani di investimento (rimanendo così nel patrimonio vincolato, seppure in altra voce specifica riserva).
In sintesi, pertanto, trattandosi di una riserva costituita per dare copertura ad ammortamenti futuri (in analogia alla tecnica dei risconti), anziché liberarne progressivamente il valore in proporzione agli ammortamenti via via imputati agli esercizi futuri – trattandosi di cespiti derivanti da acquisizioni avvenute precedentemente all’introduzione della COEP – si prevede di poterne liberare l’ammontare per dare copertura a nuovi investimenti – attraverso un immediato nuovo vincolo che comporti la realizzazione di una variazione di budget degli investimenti.
Qualora tale procedura non fosse giudicata conforme alla logica di formazione della riserva in questione, si chiede se sia possibile mantenerne l’iscrizione in bilancio proseguendo con la tecnica finora adottata o se sia preferibile girarne l’importo a ricavo, riscontando la quota non di competenza e dando così vita alla determinazione di risconti pluriennali.


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66 VERONA 22/06/2020 Dovendo procedere ad una revisione straordinaria della classificazione del Patrimonio Netto tra patrimonio netto vincolato derivante dall’ex Contabilità Finanziaria (ex COFI) per fondi da terzi e vincolato per decisioni degli organi, a seguito del venir meno dei vincoli di destinazione per spostarli a Riserve Libere, chiediamo, trattandosi di riserve ex Cofi, se tale operazione possa essere fatta direttamente tramite permutazione delle voci di Patrimonio Netto o necessariamente debba avvenire tramite iscrizione nel conto economico di ricavi.
Ci sembra più corretta la modalità diretta di permutazione delle voci di Patrimonio Netto perché trattasi di smobilizzo di fondi ex COFI che avrebbero dovuto essere smobilizzati in maniera superiore a quanto fatto effettivamente, nei primi esercizi COEP.
Nell’esercizio 2019 non sussistono più costi di fatto finanziati con tali quote derivanti dalla COFI e quindi da poter sterilizzare tramite iscrizione di appositi ricavi.

Tale modalità ci sembra più trasparente perché non altera in maniera grossolana l’evidenza del risultato 2019 e risulta, a parer nostro, anche coerente con le indicazioni richiamate dalla Nota Tecniche n. 2 della commissione Coep di cui riportiamo sotto uno stralcio:

“sempre previa delibera degli organi istituzionali, nei casi in cui le ragioni originarie del vincolo vengano meno o mutino gli interessi e indirizzi del Consiglio di Amministrazione, cioè nei seguenti casi:
- quando l’obiettivo per il quale il vincolo posto alla riserva non verrà più realizzato;
- quando l’obiettivo è stato raggiunto/completato e la riserva presenta un residuo non più necessario, né utilizzabile per la finalità;
- qualora, sulla base della programmazione strategica di ateneo, sia venuto meno l’obiettivo per il quale il vincolo era stato posto. “



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65 ROMA "Tor Vergata" 11/06/2020 In sede di impianto della contabilità economico patrimoniale (COEP), questo Ateneo ha allocato nella voce PATRIMONIO VINCOLATO / FONDI VINCOLATI PER DECISIONE DI ORGANI DI GOVERNO, quote di avanzo vincolato derivante dalla contabilità finanziaria (ex CO.FI.), tra cui il “Fondo unico di ateneo” destinato al finanziamento degli oneri derivanti dall’eventuale stipula di contratti a tempo determinato per ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010. Questo trattamento è apparso coerente con quanto stabilito nell’articolo 5, comma 1, lettera j) del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 (Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università) e sembrerebbe in linea con quanto indicato nel manuale tecnico operativo.
Negli anni successivi all’impianto della COEP i costi derivanti dalle assunzioni dei ricercatori, sono stati contabilizzati in base alla natura nelle relative voci del conto economico, senza tuttavia procedere all'utilizzo delle riserve vincolate di patrimonio netto corrispondenti all’impianto dello SPI.
A questo punto si chiede:
1) se il comportamento contabile indicato possa ritenersi corretto;
2) se occorra rilevare un ricavo voce del conto economico “Altri proventi” per utilizzo della riserva vincolata in corrispondenza del costo sostenuto nel corso degli esercizi trascorsi o se invece si possa semplicemente procedere allo svincolo delle riserve predette rilevando un giroconto in altra voce del patrimonio netto libera da riserve ex COFI;
3) se nel caso in cui si riverifichino le condizioni che avevano comportato le iscrizioni della riserva, sulla base di delibera di CdA, essa si possa nuovamente ricostituire per dare copertura prospettica al programmato reclutamento dei ricercatori in conformità alle precedenti indicazioni ministeriali nel periodo di vigenza della contabilità finanziaria.


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64 FERRARA 19/03/2020 L’intervento di modifica delle previsioni del D.I. n. 19/2014, operato dal D.I. 08/06/2017 n. 394/2017, ha comportato la necessità, da parte del nostro Ateneo di porre in essere specifiche analisi in merito all’impostazione del bilancio di esercizio per verificare la compatibilità delle valutazioni effettuate, in occasione dell’impianto della COEP e negli esercizi successivi, rispetto ai nuovi principi introdotti su alcune delle poste relative.
L’attività nel nostro caso si è sviluppata in riferimento alle varie poste interessate dalle modifiche dei principi e indirizzi ed è risultata particolarmente gravosa e delicata in riferimento alla valutazione per l’iscrizione del patrimonio immobiliare tanto da non rendere possibile la conclusione con adeguamento, come richiesto dalla nota tecnica n. 5 della Commissione, in occasione della stesura del bilancio di esercizio 2018.
L’Ateneo intende concludere la ricognizione nella definizione delle poste in occasione della chiusura del bilancio unico di esercizio 2019 applicando i nuovi criteri con effetto dallo stato patrimoniale iniziale, provvedendo quindi alle rettifiche nel senso e con le modalità indicate dalla suddetta nota tecnica.
Nel corso dello svolgimento dell’attività predetta sono tuttavia emersi alcuni dubbi su cui si richiede la formulazione di un orientamento ufficiale.
L’articolo 5 del D.I. n. 19/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.I. 394/2017, oltre al resto, come confermato dall’ultima edizione del Manuale Tecnico Operativo, prevede che, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà i relativi beni sono iscritti al costo di acquisto ovvero, al valore desumibile dall’atto di donazione o successione, ovvero se non disponibile, al valore catastale, intendendo per tale il valore al 1° gennaio dell’esercizio di introduzione della COEP sulla base dei criteri di determinazione della base imponibile IMU applicabili per le diverse categorie catastali di riferimento dei fabbricati o al valore IMU per le aree edificabili ed i terreni agricoli. Il valore così determinato viene assunto anche al fine della ricostruzione del fondo ammortamento teorico alla data di impianto dello SPI, ovviamente non applicabile al valore dei terreni per i quali non opera l’ammortamento; se il bene immobile risulta essere completamente ammortizzato il fondo di ammortamento sarà pari al valore dello stesso.
Nulla viene precisato in merito alle eventuali modifiche al valore di rappresentazione catastale che fossero eventualmente intervenute nel corso degli anni – dall’impianto della COEP - per i cespiti valutati sulla base di tale metodologia (valore IMU), in ragione di opere e interventi o per effetto di semplici adeguamenti con impatto nella classificazione catastale e nella relativa rendita / classificazione da cui è derivato e deriva il c.d. valore IMU convenzionalmente assunto nei, casi previsti, per l’iscrizione del bene nell’attivo patrimoniale fra le immobilizzazioni.
Dovendo procedere alla ridefinizione del valore di iscrizione nello stato patrimoniale dei fabbricati, del relativo fondo di ammortamento nel bilancio per l’esercizio 2019 e delle poste collegate (ad esempio risconti passivi o patrimonio netto), tenendo conto dei principi statuiti dall’ultimo Decreto vorremmo conoscere se la modifica, eventualmente da effettuare, debba tenere conto delle variazioni della rendita catastale eventualmente verificatasi andando così ad adeguare progressivamente il valore di iscrizione di tali beni ogni qual volta ciò si verifica o se, invece, debba semplicemente essere assunto il valore IMU riferito alla data dello SPI di ciascun cespite lasciando lo stesso come valore iniziale, suscettibile di variazione in incremento unicamente in riferimento al sostenimento di costi incrementativi e/o in decremento per effetto di cessione parziale a terzi.
Cordiali saluti
Università di Ferrara

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63 FIRENZE 17/02/2020 Durante il precedente mandato amministrativo, nell’anno del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale (2014) e in assenza del manuale tecnico operativo della commissione ministeriale COEP che fu emanato soltanto successivamente, in fase di destinazione dell’avanzo di amministrazione 2013, pari a circa 37,7 milioni di euro, una parte di esso fu fatta confluire nel patrimonio netto vincolato mentre un’altra parte minoritaria fu destinata a due distinti fondi rischi e oneri per attività didattica e di ricerca. Oggi questi ultimi due fondi presentano ammontari non particolarmente elevati rispetto al complesso del capitale di finanziamento (0,3%) o del solo patrimonio netto di Ateneo (0,5%), ma è intenzione di questa amministrazione correggere l'imputazione contabile di tali poste per poter utilizzare anche questa parte di avanzi di amministrazione secondo i principi del MTO.
Dato che la fattispecie non è analizzata dal MTO, si ritiene di dover fare riferimento all’OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” nell’ultima versione disponibile (2017).
Rispetto a tale principio contabile si chiede a codesta commissione di chiarire se l’operazione in oggetto costituisca una correzione di errore contabile, partendo dal presupposto della difforme appostazione effettuata in sede di transizione alla contabilità economico-patrimoniale, oppure un cambiamento volontario di principio contabile, essendo l’avanzo di amministrazione una posta molto particolare derivante dalla transizione fra due sistemi contabili profondamente diversi fra loro ed essendo, quindi, qualificata la scelta come politica contabile propria dell'Ateneo.
Si chiede altresì conferma di poter operare la correzione senza transitare dal conto economico ma semplicemente effettuando una permutazione fra i fondi rischi e oneri e il patrimonio netto all’inizio dell’esercizio in cui si registra il cambiamento (1° gennaio 2019) come raccomandato dall’OIC 29 sia per il cambiamenti di principi contabili (paragrafo 17) sia per la correzione di errori rilevanti (paragrafo 48). Ci sembra infatti di poter escludere che la fattispecie in oggetto costituisca cambiamento di stime contabili o correzione di errori non rilevanti.

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62 TRENTO 17/02/2020 Con la presente si chiedono indicazioni relativamente alla corretta collocazione a bilancio delle immobilizzazioni classificate come “Costruzioni leggere”.
Nella terza versione del Manuale Tecnico-Operativo sono citate al punto 6) Terreni e fabbricati ma anche al punto 7) Impianti ed attrezzature, senza dare però evidenza di particolari differenze tra le due classificazioni.
In particolare
Pag. 22 6) Terreni e fabbricati …Per quanto riguarda i fabbricati devono essere indicati fabbricati civili, industriali, commerciali, per attività didattica, sportivi, nonché costruzioni leggere (quali, ad esempio, tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili)…..
Pag. 23 7) Impianti ed attrezzature …. Ai fini del procedimento di ammortamento e della classificazione e rilevazione le eventuali costruzioni leggere sono da associare alla categoria degli impianti.
Pag. 24 Procedimento di ammortamento del valore Categorie: Impianti e attrezzature: impianti generici (comprese le costruzioni leggere) % ammortamento (range) dal 10% al 15%.


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61 PADOVA 19/12/2019 La Nota Tecnica n. 1 del 17 maggio 2017 che fornisce indicazioni operative in merito all’associazione delle varie tipologie di costi e di ricavi alle voci dello Schema Ministeriale di Conto Economico, specifica che nella voce “A) I 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi” vengono riclassificati i contributi per finanziamenti competitivi da MIUR, da altri Ministeri, da Unione Europea e da altri soggetti, nonché i contributi su progetti di ricerca da pubblico e privato.
Quesito:
E’ corretto associare i proventi da bandi competitivi non riconducibili alla ricerca bensì alla didattica (es. Erasmus Plus, FSE) alla voce “A) I 3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi” oppure è più indicata la riclassificazione nella voce “A) I 1) Proventi per la didattica” o in altra eventuale voce?


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60 Scuola Superiore Sant'Anna 11/06/2019 In relazione al finanziamento istituito dalla legge 232/2016 e finalizzato all’iniziativa dei Dipartimenti universitari di Eccellenza 2018-2022, così come illustrato nelle premesse di cui alla vostra risposta n. 52 del 5 ottobre 2018, vorremmo un approfondimento sui punti seguenti:
1. al momento dell’incasso della quota trasferita dal MIUR per ciascun anno quale è il codice gestionale SIOPE da utilizzare?
2. le spese da sostenere sul finanziamento ministeriale dei dipartimenti di eccellenza relative ad esempio al reclutamento di personale docente ricercatore e tecnico amministrativo, alla premialità del personale ed alle attività didattiche di elevata qualificazione saranno da considerare o meno spese “per ricerca”? La domanda si pone dovendo indicare a partire dal 1° settembre 2019 nella struttura “Classificazione dati SIOPE uscite” il codice missione ricerca e innovazione o ai fini della certificazione, per il calcolo del fabbisogno finanziario 2020, dei pagamenti per ricerca per il triennio 2017-2019.


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59 BERGAMO 11/06/2019 Considerato che lo schema di Stato Patrimoniale previsto dal D.I. 248/16 "Schemi di bilancio consolidato delle Università" prevede all'attivo e al passivo un'unica voce relativa a ratei e risconti attivi/passivi, si chiede se le modifiche introdotte dal D.I. 394/17 agli schemi di bilancio d'esercizio, che prevedono due macrovoci per ratei e risconti attivi/passivi, debbano essere estese anche al bilancio consolidato.

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58 SALENTO 07/05/2019 Il presente quesito risulta relativo alla contabilizzazione degli utili derivanti da partecipazioni e alla connessa registrazione nei prospetti previsti dal Decreto Interministeriale 19/2014, come modificato dal Decreto Interministeriale 394/2017.
In considerazione di quanto riportato nel glossario SIOPE e di quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, lett. e) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il codice SIOPE da attribuire risulta essere E3049999999 – Altre entrate da redditi di capitale n.a.c..
Il dividendo è da rilevare quale provento finanziario (Principio Contabile OIC 21, par. 58) e collocato nella sezione C) Proventi ed oneri del Conto Economico.
L’articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 394/2017 ha previsto modifiche del piano dei conti e della struttura del bilancio preventivo unico d’ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d’ateneo. In particolare, il comma 2, lettera c) precisa che «le università (…) allegano al bilancio unico d’ateneo d’esercizio il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanzia secondo la codifica SIOPE». Inoltre, «al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto dallo schema di cui all’allegato 2», state aggiornate le codifiche SIOPE secondo la struttura del DPCM 132/2013. Lo schema di cui all’allegato 2, relativamente alla sezione entrate, non riporta la ripartizione riepilogativa delle “Altre entrate da redditi di capitale” (che dovrebbe essere collocata dopo la ripartizione “Interessi attivi” e prima della ripartizione “Rimborsi e altre entrate correnti”).
A seguito delle precisazioni sopra riportate, si chiede quale classificazione operare nel caso di specie.


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57 SISSA - TRIESTE 25/03/2019 Come previsto dall’art. 4 c.1 lett c) del D.I. MIUR-MEF 19 dd 14.01.2014 così come modificato dal D.I. MIUR-MEF 394 dd 08.06.2017, la nostra Scuola ha provveduto ad iscrivere a bilancio le partecipazioni al costo sostenuto per l’acquisizione. Il decreto, inoltre, precisa che “le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati, in presenza di perdite durevoli di valore, sono valutate in base all'importo corrispondente alla frazione del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dei medesimi.”
La Legge 147 dd 27.12.2013 all’art. 1 comma 551 prevede che, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 (aziende speciali e istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’art. 1 c. 3 della L. 196/09) presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
La norma suindicata è stata parzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs 175 dd 19.08.2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Il D.Lgs. 175/16 all’art. 21 c. 1 prevede: “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.”
La nostra Scuola detiene una partecipazione al Consorzio Interuniversitario CINECA, che nell’anno 2017 ha registrato una perdita di quasi 6 milioni di euro; nonostante questo il suo Patrimonio Netto presenta un fondo di dotazione consortile di circa 2,3 milioni e riserve patrimoniali per oltre 132 milioni di cui oltre 6 milioni nella voce “Riserva utili anni precedenti”. Tale perdita non si configura come una perdita durevole e il fondo di dotazione consortile non verrà intaccato; di conseguenza non opereremo una svalutazione della partecipazione in questione.
Si richiede se, nel caso di partecipazioni in consorzi, aziende o altri enti, siamo tenuti ad operare l’accantonamento di cui all’art. 1 c. 551 della L 147/2013 oppure per analogia possiamo applicare la ratio dell’art. 21 c. 1 del D.Lgs 175/16, che riteniamo coerente con il dettato del D.I. 19/14 (che quindi porta a non fare accantonamenti in caso di perdite che non vanno ad intaccare, come nel caso di specie, il capitale consortile o sociale)?
Ringraziamo e salutiamo cordialmente.
Ufficio Bilancio – SISSA - TRIESTE


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56 TRENTO 25/03/2019 Buongiorno,
con la presente chiediamo indicazioni in merito alle tempistiche di contabilizzazione dei ricavi e crediti nella seguente specifica casistica:
Progetti finanziati da UE, l’Ateneo risulta vincitore di un finanziamento competitivo alla ricerca per il quale viene fin da subito definito l’importo massimo che potrà essere finanziato. Tale importo potrà però essere rivisto al ribasso al momento della presentazione della rendicontazione del progetto in seguito a minori spese sostenute rispetto a quanto preventivato oppure per il mancato riconoscimento di alcune spese sostenute.
Qual è il momento corretto per la rilevazione del finanziamento e relativo credito verso l’Unione Europea?
Al momento di stipula del contratto per l'intero importo massimo finanziato ed eventuale rilevazione di variazioni al momento dell’approvazione finale del rendiconto oppure in occasione della comunicazione di riconoscimento degli acconti e del saldo finale?

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55 TRENTO 25/03/2019 Buongiorno,
con la presente chiediamo due delucidazioni in merito alla pubblicazione del Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria a partire dal bilancio unico 2018, anno di entrata in vigore per le università della nuova codifica SIOPE di cui al DM MEF dd 05/09/2017:
1. PROSPETTI DEI DATI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE: In ottemperanza all’art. 3 del dlgs 18 dd 27/01/2012 l’università è obbligata a pubblicare come allegato al bilancio i prospetti dei dati SIOPE al 31 dicembre dell’esercizio in chiusura. E’ corretto ritenere che tale prospetto sia di fatto uguale al Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria da compilare a partire dal bilancio 2018? In questo caso sarebbe possibile pubblicare i dati una sola volta indicando in un unico prospetto entrambi i riferimenti normativi?
2. Nella nota MIUR Prot. 0011734 dd 09/10/2017 viene riportata la seguente specifica: Per l’esercizio 2018: il rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria di cassa secondo la nuova codifica SIOPE di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 05 settembre 2017 e con l’indicazione, per le spese, della ripartizione per missioni e programmi.
Questa ultima indicazione sembra in contrasto con quanto disposto dall’MTO che indica quale principio per la formazione del prospetto MISSIONI E PROGRAMMI il principio di competenza delle spese e non il principio di cassa. Come dobbiamo interpretare questa nota? Si tratta di un’indicazione rispetto all’ordine di pubblicazione all’interno del documento di bilancio (Il Rendiconto Unico di Ateneo in contabilità finanziaria deve essere seguito, tra gli allegati al bilancio dal Prospetto di Classificazione della Spesa in Missioni e Programmi) oppure verranno fornite a breve nuove indicazioni per poter procedere alla compilazione del prospetto “Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi” in base a criteri non più di competenza ma di cassa?


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54 PALERMO 01/03/2019 Il Dlgs 50/2016 riconosce, all’art. 113, degli incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di singoli appalti di lavori, servizi e forniture. Tali incentivi, secondo il comma 5-bis del citato art. 113, fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
La delibera n. 6/2018 della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti enuncia il seguente principio di diritto: “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”.
Alla luce della succitata previsione normativa ed alla luce della determinazione della Corte dei Conti si può affermare che la natura dei suddetti incentivi non è da annoverare tra i costi del personale ma tra i costi collegati al singolo lavoro pubblico, servizio o fornitura? Se è vera questa affermazione, risulta derogata la previsione civilistica (art. 2425 del c.c.), richiamata nel paragrafo 40 dell’OIC 12, della classificazione dei costi per natura?
Oppure lo stanziamento del fondo, di cui al comma 2 dell’art. 113 del Dlgs 50/2016, in misura non superiore al 2% sull’importo dei lavori, servizi e forniture dovrà essere previsto , nel budget economico , nella voce di costo d’esercizio per la fornitura e/o servizio e nel budget degli investimenti , nella voce di costo pluriennale per i lavori collegati agli investimenti, mentre nella fase gestionale, nel momento della destinazione dello stesso fondo, si applicherà il criterio della classificazione dei costi per natura, imputando l’80% dello stesso fondo (comma 3, art. 113) tra i costi del personale ed il restante 20% del fondo , seguirà la natura del costo in relazione alle determinazioni dell’Ente, nel rispetto del dettato previsto dal comma 4 dell’art. 113?
Quale di queste due soluzioni sopra descritte risulta corretta?
Si ringrazia per l’attenzione che si vorrà porre al sopra illustrato quesito.


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53 FERRARA 24/10/2018 Con DM 29 dicembre 2017 n. 1049 art. 2 lettera C) è stato decretato di assegnare alle Università statali, proporzionalmente al peso del FFO 2017, 6 milioni di euro per il sostegno e la gestione della rete scientifica di telecomunicazione a banda larga a favore del Sistema universitario (rete GARR).
Con lettera prot. 1141-18/P/rg il presidente della CRUI comunicava ai Rettori che "...vista la natura di finanziamento finalizzato (con destinazione vincolata) previsto dal MIUR, tale versamento rappresenta una "partita di giro" (...)".
Si chiede se tale assegnazione vada registrata come ricavo (trattandosi di assegnazione sul FFO) oppure se vada rilevata come mera variazione finanziaria e, pertanto, rilevata tra i crediti e i debiti (in analogia con quanto disposto dalla commissione COEP in risposta al quesito n. 10 dell'Università della Basilicata).
In quest'ultimo caso si chiede se è corretto utilizzare il codice SIOPE E9020201001 "Trasferimenti da Ministeri per operazioni conto terzi" e quale sia il corretto codice SIOPE in uscita.


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52 Scuola Superiore Sant'Anna 05/10/2018 Il Finanziamento MIUR istituito dalla legge in oggetto e finalizzato ai Dipartimenti universitari di Eccellenza (primo finanziamento 2018-2022), viene assegnato agli Atenei nell'ambito del DM FFO (per ciascun anno dal 2018 al 2022) a titolo di contributo annuale in conto esercizio.

Domande:
1) In considerazione delle finalità del progetto di sviluppo dipartimentale avente durata quinquennale e che, come sopra detto, viene finanziato tramite il DM FFO di ciascun anno (unico atto ufficiale che dà titolo all’iscrizione del credito), è' ipotizzabile riscontare il contributo di ciascun anno rilevato in c/esercizio in base al criterio della commessa completata?

1) nell'ambito del progetto di sviluppo dipartimentale sopra richiamato, per le aree CUN da 1 a 9, una quota di detto contributo è vincolata ad investimento. E' corretto quindi, in base agli atti programmatori relativi al progetto, rilevare per la parte destinata a investimento il ricavo alla voce "Contributi agli investimenti" da riscontare e utilizzare in ciascun esercizio a concorrenza delle quote di ammortamento maturate?


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51 TRENTO 05/10/2018 Si richiede, in merito al primo esempio alla risposta del quesito nr.50 sottoriportato, il comportamento contabile da tenere in presenza del Fondo oneri e rischi diversi appositamente costituito per far fronte al rimborso delle tasse degli studenti per gli anni accademici precedenti rispetto a quello dell'esercizio di contabilizzazione del rimborso ed eventualmente se la contabilizzazione in conto economico alla voce B-IX-12) Altri costi - “costi per rimborsi tasse studentesche" debba avvenire solo in caso di incapienza del fondo.

Esempio 1 in risposta quesito nr.50:
• si ipotizzi che nel corso dell’esercizio 2018 emerga il diritto dello studente di ottenere il rimborso di euro 100 a valere sulle tasse e contributi di competenza dell’anno accademico 2016-17; in questo caso non emergono dubbi interpretativi sul fatto che tale onere verrà contabilizzato nella voce B-IX-12) Altri costi - “costi per rimborsi tasse studentesche” in quanto riferibile a tasse e contributi di competenza economica riferibile (agli effetti della classificabilità come ricavi) ad anni precedenti a quello di contabilizzazione e insorgenza del diritto al rimborso.


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50 PALERMO 30/07/2018 Nelle Note tecniche n. 1 emerge quanto segue:
a) dai commenti associati alla voce 1)Proventi per la didattica risulta che “eventuali rimborsi a favore degli studenti e/o riduzioni sono da considerare minori ricavi. Solo quando i rimborsi e le restituzioni sono relativi ad anni precedenti costituiscono voci da rappresentare fra i costi d’esercizio”;
b) dai commenti associati alla voce 12) Altri costi risulta che la essa accoglie i “costi per rimborsi tasse studentesche solo se riferibili a Tasse e Contributi di anni precedenti”.

Il trattamento contabile del rimborso a favore degli studenti, cioè se identificarlo come rettifica di provento o come costo di esercizio, dipende, pertanto, dalla definizione del significato di “anni precedenti”.

Si richiede, pertanto, di sciogliere il nodo su che cosa si intende per “anni precedenti” in considerazione del fatto che i proventi della didattica in un esercizio contabile non comprendono solo la quota dei 3/12 dell’anno accademico che è iniziato nello stesso nell’anno solare, ma anche la quota dei 9/12 dell’anno accademico iniziato nell’anno solare precedente.



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49 BRESCIA 30/07/2018 La nota tecnica n. 1 del 17 maggio 2017, in riferimento alla voce contabile “Proventi per l’attività assistenziale” recita: “Nella voce non devono essere indicati valori ed associate voci di ricavo, poiché gli atenei non svolgono attività assistenziale che è propria degli enti ed aziende del SSN”.

1) Il nostro ateneo gestisce un “laboratorio di citogenetica e genetica molecolare” accreditato con il servizio sanitario nazionale che aderisce alla REGEM (Rete di servizi di genetica Medica). Il Laboratorio in base ad accordi o convenzioni con le Aziende Socio Sanitarie del Territorio, svolge indagini su pazienti per la prevenzione e la diagnosi delle malattie genetiche. La struttura non è dotata di un punto prelievo diretto, sebbene potrebbe eseguire prelievi direttamente su pazienti, ma riceve il “materiale biologico” dalle Aziende Sanitarie con cui è convenzionata e rilascia referti di analisi mediche. L’attività svolta è gestita nella sfera commerciale e vengono emesse fatture (esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72) nei confronti delle Aziende Socio Sanitarie convenzionate in base al numero di analisi effettuate i cui costi sono stabiliti da un tariffario regionale;

2) L’Università partecipa a studi clinici o sperimentazioni farmaci, tramite i propri docenti convenzionati, in collaborazione con l’ASST Spedali Civili. Si tratta di studi promossi da terzi o anche spontanei, per i quali vi è una normativa specifica in capo al servizio sanitario regionale. Gli Spedali ricevono dai terzi promotori dei corrispettivi per l’attività svolta. Le attività di studio clinico o di sperimentazione avviate dagli Spedali Civili vengono eseguite con l’apporto del personale medico sanitario dipendente dell’Università e in regime convenzionale con il servizio sanitario. A fronte di convenzioni, inquadrate nell’ambito commerciale, gli Spedali versano all’Università quote a valere sui corrispettivi erogati dai terzi committenti, in seguito ad emissione di fattura da parte dell’Università.

Si chiede se i proventi delle attività sopra indicate, sebbene svolte in attività commerciale e non istituzionale, possano considerarsi ricavi da iscriversi nella voce “proventi per attività assistenziale”.
ringrazio CR

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48 SALERNO 09/07/2018 Con riferimento alla problematica relativa ai costi/debiti per ferie maturate e non godute, il Manuale Tecnico Operativo (ultima versione integrale e coordinata) alla pagina n. 52 recita testualmente “I fondi relativi agli oneri per il personale non sono idonei a rappresentare quelle poste che invece costituiscono veri e propri debiti sulla base dei criteri di esigibilità ed esatta determinazione del creditore e/o delle categorie di creditori (come nel caso delle somme relative a costi di competenza per ferie maturate e non godute, ore di lavoro prestate e non retribuite in attesa di successiva fruizione posto il divieto di monetizzazione per le università statali)”. Infatti l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (convertito con Legge n. 135/2012), ha previsto che “…Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Sorgono, dunque, dei dubbi interpretativi sulla iscrizione nel passivo dello Stato Patrimoniale di debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute, di cui si ha la certezza che non saranno mai pagati e, quindi, dei correlati costi nel conto economico (l'aspetto economico delle rilevazioni in COGE è un aspetto derivato da quello numerario che è detto aspetto originario).
A tal proposito, premesso che, per il Principio OIC n. 19 “Debiti”, i debiti per ferie non godute vanno iscritti nella voce altri debiti, lo stesso principio afferma che “nel caso degli altri debiti l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali”. Inoltre sempre il Principio OIC n. 19 riporta che Il valore nominale di un debito (criterio adottato per l’iscrizione in bilancio del valore dei debiti) è l’ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito. Oltretutto lo stesso manuale non fornisce nessuna indicazione su come gestire contabilmente negli esercizi successivi il debito da iscrivere nello Stato Patrimoniale che non sarà mai pagato. Un ulteriore considerazione riguarda la determinazione del costo che dovrebbe includere anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione e di conseguenza si dovrebbero iscrivere anche i debiti così quantificati verso l’erario e verso gli istituti previdenziali.
Pertanto si chiedono chiarimenti in merito all’applicazione delle indicazioni riportate nel manuale alle Università Statali, posto che non vi sono i presupposti per la rilevazione di un debito in quanto non vi è nessuna obbligazione al pagamento, o se tali indicazioni siano rivolte esclusivamente alle Università non Statali che, in quanto soggetti privati, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012.


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47 MODENA e REGGIO EMILIA 11/06/2018 Relativamente alla voce del manuale COEP “Impianti e attrezzature: impianti generici” si pone il seguente quesito.
In tale categoria devono confluire due categorie di impianti presenti attualmente nello Stato Patrimoniale dell’Ateneo. Tali due categorie presentano due aliquote di ammortamento differenti:
Impianti specifici: 10%
Impianti telefonici: 12%
Si chiede se è possibile far confluire tali due categorie nella categoria “Impianti e attrezzature: impianti generici”, mantenendo le due aliquote attuali (si evidenzia che entrambe rientrano nel range indicato dal manuale, ossia dal 10% al 15%).



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46 PADOVA 11/06/2018 L’articolo 5 del Decreto Interministeriale n. 394/2017 ha previsto alcune modifiche alle voci degli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico).

Con riferimento alle voci di Crediti, Debiti e Contributi verso/da “ Unione Europea e altri Organismi Internazionali” che sono state sostituite dalle voci di Crediti, Debiti e Contributi verso/da “Unione Europea e il Resto del Mondo” sottoponiamo i seguenti quesiti:

1) le voci di Crediti, Debiti e Contributi verso/da “'Unione Europea e il Resto del Mondo” devono ricomprendere anche i crediti, i debiti e i contributi verso/da Università straniere (europee o extraUE), o questi vanno ricompresi tra i Crediti, Debiti e Contributi verso/da “Università” ?

2) le voci di Crediti, Debiti e Contributi verso/da “'Unione Europea e il Resto del Mondo” devono ricomprendere anche i crediti, i debiti e i contributi verso/da soggetti pubblici esteri (europei o extraUE) o questi vanno ricompresi tra i Crediti e Contributi verso/da “altri (pubblici)” e tra gli “Altri debiti” ?

3) le voci di Crediti, Debiti e Contributi verso/da “'Unione Europea e il Resto del Mondo” devono ricomprendere anche i crediti, i debiti e i contributi verso/da soggetti privati esteri (europei o extraUE) o questi vanno ricompresi tra i Crediti e Contributi verso/da “altri (privati)” e tra gli “Altri debiti”?

4) la voce “Debiti verso l'Unione Europea e il Resto del Mondo” deve ricomprendere anche i debiti verso fornitori esteri o questi vanno ricompresi nei “Debiti verso fornitori” ?
Il nostro quesito deriva anche dal fatto che analizzando l'ultima parte del nuovo MTO abbiamo avuto l'impressione che le seguenti voci:

Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
Contributi Regioni e Province autonome
Contributi altre Amministrazioni locali
Contributi da altre Università
Contributi da altri soggetti pubblici
Contributi da soggetti privati

siano atte a recepire solo i contributi di soggetti italiani mentre per quelli di soggetti dai paesi UE o extraUE vada utilizzata la voce Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo e che inoltre per Unione Europea si debba intendere non solo la Commissione Europea ma tutti i contributi da soggetti europei.

Ringraziamo e salutiamo cordialmente.

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45 TRENTO 11/06/2018 Si richiede come, nell’ambito della gestione contabile dei crediti verso studenti, vadano alimentati ed utilizzati il fondo svalutazione crediti verso studenti e il fondo rischi ed oneri per tenere conto del rischio di minori incassi relativi a tasse degli studenti.

Dalla lettura del manuale (MTO)(pag 71) si evince che il fondo svalutazione crediti verso studenti copre il rischio di minor incasso del credito legato alla difficoltà di esigibilità dello stesso mentre il fondo rischi e oneri, copre il rischio legato alla riduzione dei proventi (e relativi crediti) a seguito di varie situazioni tra le quali:
- la determinazione della fascia di reddito assegnata;
- le richieste di rinuncia agli studi
- l’assegnazione di esoneri parziali o totali
- il completamento del corso di studi

Il manuale successivamente (pag 71) precisa infatti che “laddove la determinazione del provento per fasce di contribuzione sia oggetto di stima, l’eventuale accantonamento prudenziale per tener conto di eventuali distribuzioni meno favorevoli NON potrà essere effettuato al fondo svalutazione crediti, che serve a rappresentare il rischio di un mancato incasso di un credito certo bensì dovrà essere utilizzato un fondo rischi ed oneri che meglio rappresenta la stima effettuata sui proventi.”

Il dubbio nasce da quanto riportato poi a inizio di pagina 73: “ A fronte di tali peculiarità (modifica della fascia di reddito) si ritiene che ogni ateneo debba sviluppare un proprio modello di stima della quota di crediti che subiranno riduzioni per effetto dell’assegnazione definitiva delle fasce di reddito e debba accantonare, in logica forfettaria, a fondo svalutazione crediti l’importo stimato corrispondente.”


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44 TRENTO 11/06/2018 Si richiede se i contributi “esteri” vadano registrati per provenienza o per ente erogante.
Ad esempio i contributi ricevuti da un’università straniera, rientrano nei “contributi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo” punto 4) nello schema di Conto Economico dell’allegato 1 del Decreto Interministeriale n. 394 del 08/06/2017 o nel punto 5) Contributi da Università? (e lo stesso vale per i contributi da altri punto 6) e 7) se esteri).

Nello schema SIOPE di futura adozione (DM 05/09/2017) i trasferimenti correnti da Università sono inseriti nella voce “Trasferimenti Correnti da Amministrazioni Locali” lasciando intuire che si tratti solo di università italiane


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43 FERRARA 11/06/2018 Nelle Note Tecniche n. 1, alla voce B) VIII 2) sono inclusi come esempio di tipologia di costi da contabilizzare, tra i costi del personale, i buoni pasto.
Nel memento contabile n. 1299 e nel principio contabile n. 12 paragrafo "contenuto del conto economico" i buoni pasto non sono classificati tra i costi del personale ma tra i costi per prestazioni di servizio, voce B7.
L'Università di Ferrera ha seguito queste indicazioni nel passaggio alla COPE.
A seguito delle indicazioni contenute nelle note tecniche, quali disposizioni dobbiamo seguire?

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42 BRESCIA 11/06/2018 L’Università degli studi di Brescia, ha predisposto il Bilancio consolidato secondo il metodo integrale e ha determinato gli “Interessi di terzi” ed “il differenziale di consolidamento” (Fondo di consolidamento o Riserva di Consolidamento).
A fini rappresentativi, sarebbe significativo, evidenziare nello schema del bilancio il “Patrimonio di terzi o la riserva di consolidamento”, come già per i bilanci consolidati delle aziende.
Tali voci, tuttavia, non compaiono nello schema del passivo dello Stato Patrimoniale del dlgs n.248/2018, si chiede pertanto, in quali poste di bilancio debbano confluire: il Patrimonio di Terzi e la Riserva di Consolidamento.
ringrazio e saluto

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41 FERRARA 11/06/2018 nelle note tecniche n. 1 del 17/5/2017 alla voce III proventi per attività assistenziale, colonna commenti si dice: nella voce non devono essere indicati valori e associati voci di ricavo poiché gli Atenei non svolgono attività assistenziale che è propria degli enti e aziende del SSN.
Tuttavia, sia il Dm 19/2014 - come modificato dal dm 8 giugno 2017 - che il Dm 925/2015, prevedono questa voce negli schemi di bilancio.
Non è chiaro, pertanto, quali proventi debbano essere contabilizzati in questa voce.
L'università di Ferrara in questa voce contabilizza i Proventi da Azienda Ospedaliera per personale convenzionato SSN.


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40 TRENTO 01/06/2018 Si chiede come vadano classificati i trasferimenti correnti provenienti da ente capofila. Ad esempio: un’università pubblica italiana, capofila di progetto europeo, eroga al nostro ateneo la quota di competenza del contributo europeo.

Secondo il glossario della nuova codifica SIOPE di futura adozione (DM 05/09/2017)i trasferimenti correnti vanno registrati attenendosi alla regola del primo beneficiario; cioè il trasferimento deve essere classificate in considerazione del soggetto dal quale l’ente ha effettivamente ricevuto il trasferimento (ultimo soggetto erogatore) senza tenere conto del primo soggetto cha ha trasferito le risorse o la finalità delle stesse.

Nella risposta al quesito nr.10, esempio 2 (3/11/2016), viene invece indicato che i contributi devono essere contabilizzati tenendo conto dell’ente per conto del quale il trasferimento è stato erogato.

Quindi nel nostro esempio per Siope va classificato nei trasferimenti correnti da università, mentre secondo la risposta "coep", va classificato come contributo da Unione Europea e Resto del mondo.


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39 Scuola Superiore Sant'Anna 01/06/2018 Nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da terzi (principalmente programmi Horizon 2020) è frequente che la stessa sfoci nella realizzazione di un prototipo o impianto pilota, anzi, spesso la costruzione del prototipo è l'obiettivo della ricerca.
Il costo di realizzazione di un prototipo può riguardare le seguenti voci:
-attrezzature e hardware/software dedicati (che opportunamente integrati tra loro compongono il prototipo);
-componenti vari;
-spese esterne di progettazione, consulenza, perizia, collaudo, per certificazioni (es. certificazione come dispositivo medico, marchio CE, …)
-qualunque altro costo necessario per l’avviamento del prototipo stesso (costi di installazione; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto).

In particolare il programma H2020 stabilisce nell’Annotated Model Grant Agreement (AMGA v. 4.0.1) a pag. 87:
“Prototype or pilot plant (constructed as part of the action tasks)

Normally beneficiaries may only declare the depreciation costs for equipment, infrastructure or other assets that are used for the project.

(Full) Construction costs (of a prototype or pilot plant) may however exceptionally be eligible as ‘equipment costs’, if all of the following apply:

- building the prototype or pilot plant is part of the action tasks (i.e. described in Annex 1 of the GA);
- the costs are foreseen in the estimated budget (Annex 2 of the GA);
- the eligibility conditions of Articles 6.1 and 6.2 are met (in particular, recorded in the beneficiary’s accounts in accordance with the national accounting standards and with the beneficiary’s usual cost accounting practices; see Article 6.1(a)(v))
Example:
If according to national accounting standards the prototype must be depreciated, the beneficiary may only declare the depreciation costs (as recorded in its accounts), not the full construction cost.
If the full construction costs of the prototype are eligible according to the conditions above, but the construction was outsourced to a third party (other than a linked third party), the costs can NOT be declared in category D.2 ‘equipment’, but may be eligible in category B ‘subcontracting’ (see Articles 6.2.B and 13).”

Ciò premesso richiediamo, in base alle indicazioni dei decreti ministeriali, del Manuale tecnico operativo e degli standard contabili nazionali, un vostro parere in merito a:
1) è plausibile rilevare il costo storico delle attrezzature destinate alla realizzazione di un prototipo (o meglio inglobate nel prototipo) e, quindi, non immesse nel ciclo produttivo, alla voce "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" unitamente alle altre tipologie di costo? In sostanza questi beni mobili confluirebbero nel valore del prototipo;
2) Terminato il prototipo, il valore complessivo che si determina alla voce "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" in quale voce dello schema MIUR di Stato Patrimoniale si fa rientrare?
3) I prototipi sono da ammortizzare?

Ci preme sottolineare l’importanza della risposta in relazione alla rilevanza economica dei finanziamenti comunitari H2020 e all’interesse generalizzato del contesto universitario sulla specifica criticità in caso di audit, considerato l’impatto del mancato riconoscimento dei costi sostenuti e della conseguente restituzione alla CE di finanziamenti già incassati

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38 Scuola Superiore Sant'Anna 01/06/2018 I costi per buoni pasto a favore del personale, nelle Note Tecniche n. 1, sono stati ricondotti alla voce VIII2 “Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo”. Il principio OIC 12 di cui si riporta un estratto con riferimento ai costi per buoni pasto, li ricomprende nell’ambito dei costi per servizi:
B. COSTI DELLA PRODUZIONE
B7) Per servizi
58. Sono imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra
precisato) derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria
dell’impresa.
L’elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:
………………………………………………………………………………………….

· costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
………………………………………………………………………………………….
Qual è dunque il più corretto comportamento contabile?

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37 Scuola Superiore Sant'Anna 01/06/2018 I proventi per Lasciti e donazioni, nelle Note Tecniche n. 1, sono ricondotti alla voce V “ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI”. Difatti alla materia delle donazioni è dedicato un ampio approfondimento all’interno dello schema manuale tecnico operativo MIUR II versione in corso di emanazione e, in base alle casistiche ivi contemplate (donazioni vincolate, non vincolate, in denaro, in beni ecc.) quando rilevate a conto economico, negli esempi proposti, è utilizzata la voce “Contributi A)-II-7) –Contributi da altri (privati). Qual è dunque la rilevazione più appropriata in materia di donazioni?

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36 Scuola Superiore Sant'Anna 01/06/2018 Il costo per il personale in convenzione ai sensi della norma richiamata nel caso in cui la convenzione preveda il rimborso in toto o in parte del costo all’ateneo di appartenenza a vostro avviso va ricompreso per l’ateneo che riceve il docente in convenzione alla voce VIII-1-a) “docenti e ricercatori” oppure alla voce VIII-1-c) “docenti a contratto”? Ed in questo caso l’Ateneo di appartenenza in quale voce dello schema di conto economico rileva il costo?

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35 Scuola Superiore Sant'Anna 01/06/2018 Gli accantonamenti di un determinato anno X potrebbero riferirsi anche al costo presunto relativo ad arretrati per competenze al personale inteso come costo totale a carico dell’Ente, compreso di oneri contributivi e Irap. Nell’anno X+1 per pagare le citate competenze viene ovviamente utilizzato il Fondo rischi e oneri con movimentazioni esclusivamente patrimoniali. Qual è a vostro avviso la procedura contabile più corretta per dare evidenza della quota di IRAP tra le imposte sull’esercizio oppure, per tali fattispecie, è condivisa la mancata rilevazione del costo sulle nature in considerazione dell’utilizzo del Fondo?

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34 MACERATA 01/08/2017 Faccio notare che nello schema di BE ex DM 925/2015, la sottovoce "1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria" è da intendersi solo quale specificazione della macrovoce "V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI", che comprende quindi anche altri importi. Sarebbe quindi opportuno inserire un'ulteriore sottovoce "2) Altri proventi e ricavi diversi" per ricomprendere queste ulteriori previsioni. In assenza di questa voce (che comunque abbiamo utilizzato nel budget 2017) risulta, ad es., problematico caricare il BE nel portale bilanci enti dell'IGF-MEF, dove le previsioni per ricavi non derivanti da utilizzo di riserve da COFI dovrebbero tutte essere caricate nell'unica voce presente (la 1, appunto).
Grazie e cordiali saluti.

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33 FIRENZE 28/07/2017 Si sottopone all’attenzione della Commissione interministeriale per la contabilità economico patrimoniale negli atenei il seguente quesito.
Il decreto interministeriale n. 248 del 11 aprile 2016 con il quale sono individuati i criteri per la definizione dell’area di consolidamento, sono stabiliti i principi contabili di consolidamento e sono definiti gli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati, rinvia ai principi contabili OIC ai fini della conduzione del processo di consolidamento.
Con riferimento all'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, in fase di redazione del primo consolidato di ateneo, è sorto un dubbio interpretativo circa la corretta procedura di consolidamento da seguire.
Il principio OIC 17, infatti, prescrive che l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.
Secondo il principio, la “data di acquisizione” coincide con quella in cui la controllante acquisisce il controllo dell’impresa controllata, mentre la “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” coincide con quella di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l’impresa controllata.
Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento.
Con riferimento a quanto appena esposto, essendo "la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” il 31.12.2016, è sorto il dubbio se il primo consolidato di ateneo debba limitarsi o meno allo stato patrimoniale, con un conto economico coincidente con quello di ateneo, senza considerare, quindi, costi e ricavi d’esercizio 2016 delle partecipate rientranti nell’area di consolidamento


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32 GENOVA 28/07/2017 Sintesi del quesito: si chiede se in generale anche i beni immobili possano essere considerati, in presenza di determinate caratteristiche, tra i beni di valore culturale per i quali non sia quindi da prevedersi l’ammortamento e come debba essere rilevata la strumentalità dei medesimi che, invece, comporta che anche tali beni siano da assoggettare ad ammortamento; la questione della verifica della strumentalità concerne comunque anche i beni mobili. Si chiede infine come tali questioni (valore culturale, strumentalità, ammortamento) rilevino per gli interventi incrementativi sui medesimi beni.

L’Università di Genova (in linea peraltro con quanto previsto nello “Schema di manuale tecnico operativo - II versione in consultazione”) procede all’ammortamento dei fabbricati nella misura del 2% annuo; il valore dei terreni non viene invece ammortizzato.

Con specifico riferimento ai beni immobili (fabbricati), l’Ateneo considera la possibilità che essi siano qualificabili come “beni di valore culturale, storico, artistico, museale” (art. 4, par. 1., lett. b.) e ricorrendo tale situazione sono iscritti in apposita categoria e non vengono ammortizzati (“Le immobilizzazioni materiali qualificate come "beni di valore culturale, storico, artistico, museale" non vengono assoggettate ad ammortamento, perchè tendono a non perdere valore nel corso del tempo”).
Il presupposto per la qualificazione di un bene immobile quale “bene di valore culturale, storico, artistico, museale” è stato individuato dall’Università nella dichiarazione di interesse storico artistico da parte del Mibac, con apposito decreto ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (e/o dichiarazione o atto di contenuto analogo ai sensi delle discipline previgenti).
Si chiede conferma della correttezza di tale impostazione, al fine di confermarla nel redigendo Manuale di contabilità dell’Ateneo.
Il quesito riguarda, in generale, se anche gli immobili possano essere qualificati come beni di valore culturale ecc e, in particolare, se tale qualità debba essere ravvisata con modalità e contenuti specifici (rispetto ad es. ai beni mobili), in considerazione delle caratteristiche certamente peculiari di tali beni (quanto a dimensioni, valore e, soprattutto, modalità di gestione, modalità di utilizzo, ecc). Da un lato, la motivazione “…perchè tendono a non perdere valore nel corso del tempo” potrebbe essere intesa in modi e intensità diversi con riferimento ai fabbricati. Dall’altro il principio OIC16 fa riferimento più sintetico e apparentemente più limitativo alle “opere d’arte”.

A tale dubbio è collegato quello riguardante la (eventuale e più o meno intensa) “strumentalità” di tali beni immobili di interesse storico.
Nella sezione “Procedimento di ammortamento del valore” (pag. 8) dello “Schema di manuale tecnico operativo - II versione” viene specificato che “Il D.I. n. 19/2014 prevede altresì che le immobilizzazioni materiali qualificate come “beni di valore culturale, storico, artistico, museale” non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo. Tuttavia si deve ritenere coerente all’esigenza di rappresentare correttamente gli effetti economici che ne derivano, che il costo di acquisto e delle eventuali manutenzioni, anche straordinarie su tali beni, quando gli stessi vengono utilizzati come strumentali nello svolgimento dell’attività dell’ente, debba essere imputato a conto economico direttamente o attraverso l’imputazione di apposite quote di ammortamento in misura da determinare in riferimento alla durata utile dell’intervento e della categoria di appartenenza dello stesso bene”.
In relazione alla “strumentalità”, si evidenzia che gli immobili universitari sono solitamente utilizzati per le attività istituzionali dell’ente. Si chiede se questo utilizzo: (i) comporti sempre ed in via generale l’ammortamento del bene in quanto strumentale; (ii) sia suscettibile di graduazione, in relazione all’intensità della strumentalità ai fini di escludere o meno l’ammortamento; (iii) oppure sia da porre in rapporto di bilanciamento con l’interesse storico-artistico più o meno intenso (con il prevalere dell’una o dell’altra disciplina a seconda della maggior intensità dell’una o dell’altra caratteristica).

Alla questione della strumentalità (ed alla sua soluzione) è connessa la questione della disciplina dell’ammortamento degli interventi/lavori incrementativi su tali beni.
Ai sensi ancora dell’art. 4, lett. b. del decreto 19/2014 “i costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati”.
Nel caso in cui la manutenzione straordinaria incrementativa riguardi un bene non ammortizzabile (perché di valore storico artistico) ne risulta che nemmeno tale intervento (tale aumento di valore) venga ammortizzato. Si chiede conferma della correttezza di tale modo di operare oppure se: (i) gli incrementi su beni non ammortizzabili debbano in ogni caso essere ammortizzati (con la difficoltà derivante in questo caso dal dover prevedere regole diverse di ammortamento all’interno di una stessa categoria dello stato patrimoniale e dell’applicativo di gestione contabile); (ii) si debba distinguere tra manutenzioni straordinarie incrementative che abbiano specifico carattere di strumentalità o riguardino parti dell’immobile di valore culturale che siano espressive o maggiormente rilevanti a riguardo della strumentalità del medesimo (quand’anche la “parziale” strumentalità non rendesse l’immobile di valore culturale in sé ammortizzabile) ed assoggettare solo queste ad ammortamento.

La questione della strumentalità assume rilievo anche con riferimento a beni mobili. Premesso che attualmente l’Università considera beni “di valore culturale, storico, artistico, museale” quelli per i quali vi sia stata una dichiarazione/attestazione da parte dell’autorità preposta (Soprintendenza) di contenuto e con forma prevista dalla normativa in materia (schede descrittive; inserimento in apposito elenco) in modo che ne risulti la qualificazione di beni culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (e/o ai sensi delle discipline previgenti), anche per tali beni si pone il dubbio circa il contenuto e le modalità dell’accertamento di un loro utilizzo strumentale per le attività istituzionali dell’ente. Fatte salve quelle opere per cui tali problematiche non si pongono in maniera rilevante (sculture, dipinti, ecc) vi è una grande varietà di tipologie quali arredi, librerie, armadi, tavoli, scrivanie, lampadari, ecc di cui – nonostante l’attestazione del valore culturale, storico, artistico – talora si fa un qualche utilizzo.

Si segnala che per quanto riguarda i beni (anche immobili) di terzi (quindi non presenti nello stato patrimoniale dell’Università), anche qualora si tratti di beni di valore culturale, gli incrementi su di essi vengono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali ed assoggettati in ogni caso ad ammortamento.


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31 GENOVA 28/07/2017 Sintesi del quesito: si chiede se l’Università (nella qualità di superficiaria) debba indicare l’immobile sul quale ha acquisito diritto di superficie a tempo determinato (proprietà superficiaria di un fabbricato) nei conti d’ordine come immobile di terzi a disposizione oppure se debba iscriverlo nello stato patrimoniale; ed in questo secondo caso se debba iscriverlo tra le immobilizzazioni materiali oppure immobilizzazioni immateriali. Dalla soluzione dipendono anche conseguenze diverse riguardo all’iscrizione ed ammortamento degli interventi incrementativi del valore che l’Università esegue sul medesimo immobile.
Infine, trattandosi di bene di rilevante interesse storico artistico, altre questioni sono considerate in separato quesito.

L’Università di Genova aveva acquisito nel 2001 il diritto di superficie (proprietà superficiaria) su di un immobile, sul quale ha realizzato e realizza consistenti opere. Il diritto è a tempo determinato (50 anni).
In occasione della redazione del primo stato patrimoniale, l’edificio è stato indicato nei conti d’ordine; ciò anche in applicazione delle disposizioni del decreto interministeriale 19 del 14/01/2014 ed in particolare all’art. 5.
Permangono tuttavia alcuni dubbi da parte degli Uffici sulla più corretta trattazione contabile di tale diritto reale. In particolare il dubbio attiene all’eventuale iscrizione nello stato patrimoniale (anziché all’indicazione nei conti d’ordine) ed in tal caso tra le immobilizzazioni materiali (del fabbricato) oppure immateriali (del diritto).
Anche al fine di disciplinare l’argomento nel redigendo manuale di contabilità si ritiene di porre quesito alla Commissione.

Di seguito le disposizioni/indicazioni considerate nell’esame della questione.
• Schema di manuale tecnico operativo - II versione in consultazione.
Lo schema del MTO non tratta direttamente la questione. Tuttavia, in alcuni passaggi, sembra talora presupporsi una distinzione tra i diritti reali di godimento di un bene e quelli non reali ai fini della capitalizzazione (si veda ad es., nella sezione in cui si tratta delle liberalità: punti “d. Liberalità in beni immobili”; “g. Altre liberalità per diritti non reali di godimento dei frutti derivanti da beni mobili, immobili e diritti”).
• Decreto 14 gennaio 2014, n. 19 (Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università).
Il decreto interministeriale contiene indicazioni che lette in combinazione tra loro appaiono di univoca lettura, per cui si era adottata la soluzione sopra indicata (indicazione dell’immobile in proprietà superficiaria a tempo determinato nei conti d’ordine):
Art. 5 - Criteri di predisposizione del primo Stato Patrimoniale.
“[…] b) Immobili e terreni di terzi a disposizione: sono iscritti al valore di acquisto ovvero, se non disponibile, al valore catastale. Il relativo valore va imputato nei conti d'ordine, salvo i casi in cui l'ateneo non abbia diritti reali perpetui su tali beni; in quest'ultimo caso anche il valore di tali immobili va imputato tra le immobilizzazioni”.
Art. 4 - Principi di valutazione delle poste.
“Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono:
a. Immobilizzazioni immateriali
[…] I costi sostenuti per le migliorie e spese incrementative su beni di terzi a disposizione dell'ateneo (affitto, leasing, uso, godimento, diritti di superficie, ecc.) sono capitalizzabili ed iscrivibili in questa voce se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi”.
Da queste disposizioni risulterebbe che il diritto di superficie sia accomunato con altri diritti in una medesima tipologia dei “beni di terzi a disposizione dell’ateneo” e dalla medesima disciplina ai fini della rappresentazione (il bene non è capitalizzabile; l’incremento su tale bene è capitalizzabile).
• Principi contabili OIC (16, 22, 24).
Dalla lettura dei principi contabili non si sono rilevate indicazioni chiare ed univoche sulla questione. Pertanto, stante l’indicazione sufficientemente precisa del decreto interministeriale (rivolta a fattispecie specifiche ed alle Università, laddove i principi OIC hanno invece applicazione più generale e non forniscono sulla questione indicazioni specifiche), si è ritenuto di adottare e mantenere fino ad oggi l’impostazione sopra indicata.
Si evidenzia che la soluzione adottata su tale questione potrebbe avere ripercussione anche sulla trattazione contabile (rappresentazione e ammortamento) degli interventi/lavori incrementativi sull’immobile in proprietà superficiaria; su tale argomento connesso viene proposto altro quesito riguardante i “beni di valore culturale” e l’eventuale “strumentalità” dei medesimi.


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30 BASILICATA 31/05/2017 Nel paragrafo sul patrimonio netto del manuale operativo II versione, viene riportata la seguente proposizione: “Si osserva inoltre che le riserve vincolate ex COFI, che – come ricavi – abbiano garantito un risultato tendenziale in pareggio nel budget, devono comunque essere rilevate a consuntivo come ricavi (indipendentemente dal verificarsi o meno delle condizioni del punto n. 2) di cui sopra), quando il risultato del bilancio di esercizio evidenzi una perdita”.
Si può chiarire meglio, sul piano pratico, il significato della proposizione? Essa implica che nel caso in cui i costi di esercizio superino i ricavi, la differenza negativa, in mancanza di riserve libere, deve essere coperta mediante l’imputazione a ricavo di riserve vincolate di pari importo? E che conseguentemente queste ultime perderebbero, nei limiti dell’importo imputato a ricavo, il loro vincolo di destinazione?


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29 BASILICATA 31/05/2017 Nel paragrafo sul patrimonio netto del MTO II versione, viene riportata la seguente proposizione: “Per le riserve vincolate provenienti dalla COFI il mancato impiego e la riclassificazione, per decisione degli organi istituzionali, in altre poste non vincolate, non comporterà il venire meno dell’impiego quali ricavi della COEP (come illustrato anche nel seguito) ….”
La proposizione deve essere interpretata nel senso che le riserve vincolate di provenienza COFI, anche se riclassificate nelle riserve non vincolate per effetto della rimozione del vincolo da parte degli organi di governo, potranno comunque essere utilizzate come ricavi COEP in un momento successivo a copertura dei costi di competenza?


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28 BASILICATA 31/05/2017 L’ateneo gestisce contabilmente i progetti di ricerca pluriennali a finanziamento esterno applicando il criterio del costo (commessa completata). Nel corso dell’esercizio giungono a conclusione progetti che generano margini positivi, dati dalla differenza tra i ricavi e i costi correlati imputati a conto economico.
È prassi dell’ateneo, attraverso apposita autorizzazione del CdA, destinare i margini suddetti al finanziamento di progetti di ricerca interni (ricerca autofinanziata), solitamente di durata pluriennale. È corretto, alla fine dell’esercizio, essendo in corso i progetti autofinanziati, iscrivere nei risconti passivi la parte dei margini così destinati che non è stata ancora utilizzata e lo sarà negli esercizi successivi in relazione all’avanzamento dei progetti?


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27 BASILICATA 31/05/2017 Nell’ateneo è prassi destinare, in sede di bilancio unico di previsione, parte dei ricavi di competenza originati dall’acquisizione di risorse non vincolate (FFO e tasse studenti) per la realizzazione di progetti di ricerca affidati ai dipartimenti, di durata pluriennale (biennale o triennale). È corretto, alla fine dell’esercizio, essendo i progetti in corso, iscrivere nei risconti passivi la parte delle suddette risorse che non sono state ancora utilizzate – dunque non hanno generato costi di competenza – e lo saranno negli esercizi successivi in relazione all’avanzamento dei progetti, in aderenza alla Raccomandazione n. 2/2002 sugli enti non profit adottata dal CNDC, richiamata dal MTO II versione per quanto attiene alle liberalità vincolate dagli organi di ateneo?

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26 BASILICATA 31/05/2017 Con riferimento alla voce AII 1) del patrimonio vincolato – Fondi vincolati destinati da terzi, dal MTO II versione si evince che negli esercizi gestiti in regime COEP possono essere rilevate in tale posta del patrimonio netto soltanto le liberalità vincolate in modo permanente. Si conferma questa interpretazione?

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25 UDINE 31/05/2017 Con riferimento allo schema da utilizzare per il bilancio consolidato, si chiede conferma sul fatto che il modello previsto dall'allegato 1 del D.I. 248/2016 (limitato alle macrovoci delle categorie dello SP e del CE) non necessiti di essere dettagliato secondo l'articolazione prevista negli schemi di SP e CE di cui all'allegato 1 del D.I. 19/2014.
Grazie.

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24 FERRARA 16/05/2017 Con riferimento alla nota Miur in oggetto e all’allegato 3 del D.M. 998 del 29 dicembre 2016 in cui sono indicati i criteri da applicarsi per la definizione degli importi a carico delle singole Università, chiediamo conferma della corretta interpretazione al fine di procedere correttamente alla registrazione delle scritture contabili.
L’importo di cui al CRITERIO 1 si dovrebbe configurare come una restituzione di fondi destinata all’edilizia universitaria assegnati e trasferiti e non utilizzati, che viene recuperata mediante trattenuta (unicamente finanziaria) sul trasferimento di competenza economica del FFO 2016. Quindi per questo importo andrebbe registrata una scrittura di costo (tipo “rimborsi e restituzioni” in B-XII) @ debiti v/ Miur e si andrebbero poi ad associare gli ordinativi. Il costo imputato a conto economico dovrebbe essere compensato dal ricavo da risconto passivo (se correttamente iscritto per la parte di fondi non utilizzati). La competenza economica dovrebbe essere dell’esercizio 2017, essendo la nota Miur del 2017. E’ corretto?

L’importo di cui al CRITERIO 2 non si configura invece per le Università come una vera restituzione di fondi precedentemente assegnati, ma abbiamo il dubbio se debba essere interpretata:
1) Come una sorta di “tassa” che, come nel caso precedente, viene recuperata mediante trattenuta (unicamente finanziaria) sul trasferimento di competenza economica del FFO 2016 lasciando inalterata l’assegnazione del FFO 2016 riportata nelle tabelle del D.M. 998 del 29 dicembre 2016. Contabilmente andrebbe registrata una scrittura di costo (tipo “versamenti al bilancio dello Stato” in BXII) @ debiti v/ Miur e si andrebbero poi ad associare gli ordinativi. In questo caso non ci sarebbe nessun risconto passivo quindi il costo inciderebbe effettivamente sul conto economico. Come nel caso precedente, la competenza economica dovrebbe essere dell’esercizio 2017, essendo la nota Miur del 2017.
2) Come una riduzione dell’assegnazione del FFO 2016 in termini DI COMPETENZA modificando l’assegnazione del FFO 2016 riportata nelle tabelle del D.M. 998 del 29 dicembre 2016. In questo caso si dovrebbe procedere alla riduzione del credito verso il Miur relativamente al FFO 2016 e contestualmente andrebbe ridotto il ricavo nell’esercizio 2016 (per le Università che non hanno ancora approvato il bilancio di esercizio 2016) ovvero andrebbe registrato il costo per perdita su credito nell’esercizio 2017 (per le Università che hanno già approvato il bilancio di esercizio 2016).


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23 CAGLIARI 02/05/2017 Premessa
Normativa di riferimento
L’obbligo di redazione del bilancio consolidato per le Università è stabilito dall’art. 6 del Decreto legislativo n.18/2012, che, al comma 1, dispone “Le Università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91” e, al comma 3, prevede che “I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91”.
Come previsto dall’art. 18 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91 è in corso di emanazione il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che definirà lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati e, inoltre, individuerà i tempi e le modalità per l’adozione e la pubblicazione dello stesso. Pertanto l’obbligo del bilancio consolidato deriva prioritariamente dalla normativa di armonizzazione contabile che discende dalla Legge 196/2009, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni.
Una prima disciplina del bilancio consolidato delle Università è prevista dal D. I. n.248/2016, il quale, oltre a definire l’area di consolidamento e l’applicazione a partire dall’esercizio 2016, rimanda alle modalità di consolidamento stabilite dai principi OIC.
Si può però ritenere che la normativa del D.I. 248/2016 sia gerarchicamente subordinata alle previsioni del non ancora emanato Decreto del MEF che dovrebbe costituire fonte primaria di attuazione del D.lgs. 91/2011 per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Principi contabili
Riguardo invece ai principi contabili, nel citato D.I. 248/2016 (art 3, comma 3), è prevista l’applicazione “delle modalità di consolidamento stabilite dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di contabilità”, e che (art.4, comma 1) “…i criteri di valutazione del bilancio nonché le modalità di consolidamento dovranno essere in linea con i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di contabilità”.

Normativa sulle partecipazioni pubbliche
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, riporta all’art 20 che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
Tra i presupposti di cui al comma 2 dell’art 20 del D.lgs 19/08/2016 n. 175 è prevista la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche nel caso in cui le stesse, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

QUESITI
Quesito 1
Il D. I. n.248/2016 stabilisce i principi contabili a cui devono attenersi le Università capogruppo, considerate PA, ai fini del consolidamento e della rappresentazione, corretta e veritiera, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo “Università”, a decorrere dal 2016, cosi come definito dall’area di consolidamento.
Non essendo ad oggi ancora stato emanato il Decreto MEF (in attuazione dell’art 18 del D.lgs. 91/2011) che stabilisce i tempi e le modalità per l’adozione e la pubblicazione del bilancio consolidato, deve ritenersi la redazione del bilancio consolidato un adempimento obbligatorio per le Università già a decorrere dall’esercizio 2016?

Quesito 2 (subordinato alla risposta affermativa al quesito 1)
Il D. I. n.248/2016 rimanda ai Principi Contabili Nazionali. In merito si rileva che I’OIC 17, prevede l’esistenza di casi di esclusione dall’area di consolidamento nei casi in cui le controllate individualmente o nel loro insieme, risultino irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
Il principio contabile 17 a pag 10, punto 19, fornisce indicazioni sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato.
I parametri individuati sono: “…a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di stato patrimoniale, c) il totale dei ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione, d) il totale del “Risultato prima delle imposte”.
Si riporta di seguito l’incidenza sui dati di bilancio 2015 dell’Università di Cagliari della sommatoria dei valori delle società di cui la stessa possiede una quota di partecipazione superiore al 50%.

Totale attivo 0,80%
Totale patrimonio netto 0,25%
Totale indebitamento 16,34%
Valore della produzione (totale ricavi area caratteristica e accessori) 0,40%
Risultato prima delle imposte 0,37%

Considerato che i valori percentuali di cui sopra fanno riferimento alla somma dei dati di bilancio di 5 società partecipate, pensiamo di poter affermare l’effettiva marginalità di tali valori sul bilancio della nostra Università e conseguentemente la mancanza di beneficio informativo che deriverebbe dalla redazione del bilancio consolidato.
I casi di esclusione dal bilancio consolidato previsti nell’OIC 17 si possono ritenere applicabili anche alle Università capogruppo e pertanto al nostro caso?

Quesito 3
Nel caso in cui, a seguito dell’applicazione del D.lgs 19/08/2016 n. 175 (Normativa sulle partecipazioni pubbliche), le partecipazioni dell’Università di Cagliari fossero destinate alla cessione (e conseguentemente riclassificate nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale già in sede di redazione del bilancio 2016) si applicherebbe l'OIC 17 che permette (a pag 16, lettera d) la possibilità di non considerare nella redazione del bilancio consolidato le " azioni o quote possedute e destinate fin dall'inizio a una successiva alienazione"?


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22 BOLOGNA 14/11/2016 Aliquote di ammortamento superiori possono essere ammissibili anche in caso di software applicativi, tenuto conto dell’elevato grado di obsolescenza?

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21 BOLOGNA 14/11/2016 L’affermazione “eventuali aliquote di ammortamento inferiori e/o superiori a quelle indicate nel manuale, e corrispondenti alla vita utile del cespite stimata, saranno sempre possibili” contempla anche eventuali ammortamenti accelerati per alcune tipologie di attrezzature legate ai processi di ricerca (prototipi, crash test) o per un uso più intensivo delle attrezzature scientifiche?

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20 BOLOGNA 14/11/2016 Non si fa cenno ad alcun criterio di valorizzazione per il primo stato patrimoniale e a regime.

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19 BOLOGNA 14/11/2016 Per la valorizzazione del materiale bibliografico che perde valore da iscrivere comunque nel primo stato patrimoniale, ove gli atenei seguissero la semplificazione suggerita dalla seconda versione del MTO di combinare il disposto previsto alle lettere b) e c), lo stesso manuale (pag 12) rinvia ai criteri del Decreto del 18 aprile 2002, richiamando tra parentesi il “prezzo di copertina anche per i libri pervenuti in donazione”.
Non si fa alcun riferimento esplicito alla valorizzazione del materiale bibliografico che non perde valore nel tempo. Possono essere adottati i criteri previsti dal Decreto 18 aprile 2002, allegato A?


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18 BOLOGNA 14/11/2016 Il valore residuo da ammortizzare dei beni mobili rappresenta un risconto passivo (o una riserva vincolata, in caso di finanziamenti interni) come per i beni immobili. Segnaliamo pertanto la cancellazione dell’inciso in parentesi “(escludendo i beni mobili per motivi di semplicità operativa e di relativa rilevanza)”.

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17 BOLOGNA 14/11/2016 Posta la complessità dell’Ateneo, il cui patrimonio è costituito prevalentemente da immobili storici e di terzi, il criterio del valore catastale appare quello più coerente nella valorizzazione degli immobili nel primo stato patrimoniale.

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16 BOLOGNA 14/11/2016 Posto che il rilascio del brevetto non può costituire in sé ragione sufficiente per l'iscrizione all'attivo di un valore immateriale, e tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo dei beni immateriali, si può assumere come criterio di valorizzazione per il primo stato patrimoniale il costo di registrazione sostenuto per i brevetti per le quali sono attive licenze?
Sarebbe ammissibile ricondurre i proventi della royalties a copertura degli ammortamenti?


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15 BOLOGNA 14/11/2016 Nel paragrafo del MTO (seconda versione che ha ultimato la consultazione) dedicato ai beni immateriali si legge: “posto che in taluni casi il costo di acquisto o di produzione non è determinabile sulla base di parametri oggettivi, può essere iscritto unicamente il costo di registrazione nei pubblici registri. Si evidenzia che tra le immobilizzazioni immateriali non possono essere ripresi costi già iscritti nel conto economico di esercizi precedenti (con partecipazione alla formazione del risultato dell’esercizio), rispetto a quello nel quale risultano eventualmente soddisfatte tutte le condizioni per procedere alla capitalizzazione di detti costi”
Si può esplicitare anche a titolo di esempio che il riferimento è ai brevetti?


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14 CAGLIARI 03/11/2016 Poiché nell'economia degli Atenei, come in qualsiasi altra azienda, il complesso delle fonti finanzia il complesso degli impieghi, può risultare impossibile e forse superfluo individuare una correlazione tra i singoli conti accesi alle immobilizzazioni e la tipologia ed entità delle singole fonti corrispondenti, individuabili invece solo per masse. Lo Schema di Manuale Tecnico Operativo, II Versione, prevede addirittura che nella nota illustrativa al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio sia data indicazione e descrizione delle fonti di copertura per ciascun investimento previsto.
In merito allo schema di budget, si chiede conferma sulla possibilità di articolare la rappresentazione delle fonti per totali, fatto salvo il caso dei contributi di terzi finalizzati e risorse da finanziamenti destinati a specifiche voci di investimenti/impeghi e si chiede conferma sulla possibilità di limitare le informazioni da indicare nella nota illustrativa al bilancio unico di previsione annuale agli investimenti maggiormente significativi.
Grazie

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13 Scuola Superiore Sant'Anna 03/11/2016 Contributi annuali-pluriennali
non sono molto chiare le casistiche che rientrano nella rilevazione come contributo in c/esercizio con riferimento ai contributi dalla Unione Europea quando erogati a seguito di svolgimento attività di ricerca. In particolare un contributo erogato a seguito di finanziamento competitivo dell’UE deve essere rilevato tra i proventi propri o nella voce in esame? E le altre ricerche?

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12 Scuola Superiore Sant'Anna 03/11/2016 Valutazione dei progetti, delle commesse e delle ricerche nelle università
non è molto chiaro l’ambito di applicazione e di esclusione (in particolare su cosa debba intendersi per corsi offerti in serie e cosa si intende per progetti con vincolo di risultato). Gli unici esempi riportati fanno riferimento a commesse progetti commerciali. Sarebbe utile ampliare il manuale anche con esempi di progetti in ambito istituzionale e per tutte le tipologie dedicare particolare attenzione al momento della chiusura. In generale il Manuale nella sua complessità potrebbe ampliare la trattazione dei progetti in tutte le sue fasi; ad es. nel trattare il budget economico sarebbe auspicabile approfondire anche con esempi e in coerenza con la gestione del progetto stesso dalla fase di avvio (momento di rilevazione del ricavo, budget annuali, chiusura)

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11 Scuola Superiore Sant'Anna 03/11/2016 Patrimonio netto: a pag. 4 Paragrafo “Il risultato gestionale d’esercizio” cosa si vuol dire con la frase : “al netto di eventuali destinazioni definite dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo” Cosa si intende per accantonamento? E’ utilizzato come sinonimo di destinazione? Nelle funzionalità del sistema gestionale U-GOV, la voce di esercizio AIII-1 al 1 gennaio dell’anno successivo si annulla di default e confluisce interamente alla voce AIII-2 (funzionamento ad oggi non modificabile nel sistema informativo). Di fatto le scritture di destinazione del “Risultato d’esercizio” come illustrate nel manuale non trovano corrispondenza formale nelle scritture effettive che si fanno nell’esercizio n+1 all’interno del sistema U-GOV.

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10 BASILICATA 03/11/2016 I trasferimenti a partner di progetti coordinati, nonché i relativi proventi, devono essere rilevati, rispettivamente come costi e ricavi, nel conto economico oppure sono da considerare mere variazioni finanziarie e, pertanto, devono essere rilevate esclusivamente tra debiti e crediti?

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9 GENOVA 03/11/2016 Non ci risultano ben chiare le modalità di utilizzo del Patrimonio Netto.

Esponiamo un caso concreto: nel mese di aprile 2016 portiamo in approvazione il Bilancio d’esercizio 2015 che chiude con un utile di 1.000. Per effetto di tale risultato, il Patrimonio non vincolato (risultati esercizi precedenti + risultato esercizio, ipotizzando l’assenza di riserve statutarie) passa da 10.000 (valore al 01.01.2015) a 11.000 (valore al 31.12.2015). In una successiva seduta, il Consiglio delibera di utilizzare una parte del Patrimonio non vincolato, per es. 3.000, a copertura di un intervento implicante costi non previsti a budget 2016.

Oltre ad effettuare, in Contabilità Analitica, una variazione incrementativa di budget sulla/e voce/i di costo interessate, necessaria essendo in presenza di un budget autorizzatorio quale quello universitario, quale delle seguenti procedure si deve seguire in Contabilità Generale (relativamente alle scritture che interessano il Patrimonio Netto e nell’ipotesi che la quota di Patrimonio interessata sia derivante da COFI)?

A) Non effettuare al momento nessuna scrittura, rinviando alla chiusura dell’esercizio 2016 l’eventuale movimentazione del Patrimonio Netto. In tale ipotesi, se a fine esercizio 2016, in sede di bilancio d’esercizio, emerge un utile per effetto di costi inferiori o di ricavi superiori al previsto, e quindi i costi non previsti (3.000) trovano copertura nella gestione dell’esercizio, come si deve procedere?

A1) registrare comunque una diminuzione (utilizzo) di patrimonio non vincolato, portando a ricavo (nell’ ipotesi in esame che la quota di Patrimonio interessata sia ancora derivante dalla COFI) l’importo in questione (3.000), con una scrittura del tipo Risultati esercizi precedenti a Utilizzo patrimonio non vincolato (voce ricavo), con conseguente incremento del risultato economico 2016;

A2) non effettuare alcuna registrazione di Contabilità Generale sulle voci di Patrimonio netto, che risentiranno comunque del minor risultato economico 2016 dovuto a costi non previsti pari a 3.000

B) Effettuare subito, al momento cioè della delibera di variazione di budget del Consiglio intervenuta in corso d’esercizio, anche una scrittura in Contabilità Generale di riduzione del Patrimonio non vincolato analoga a quella indicata al punto a1), portando cioè a ricavo

dell’esercizio l’utilizzo del Patrimonio stesso.

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8 GENOVA 28/10/2016 Vorremmo avere conferma se gli interventi di miglioria (manutenzioni straordinarie) su beni “di valore culturale, storico, artistico e museale” debbano essere ammortizzati, anche nell’ipotesi in cui si tratti di beni di proprietà dell’Ateneo (e non quindi di beni di terzi), di per sé non soggetti ad ammortamento.

Non risulta inoltre chiaro, sempre in riferimento alla parte che tratta dei beni “di valore culturale, storico, ecc.”, cosa si intenda per costo d’acquisto da imputare a conto economico. Tale affermazione sembra in contraddizione con la disposizione del D.I. n. 19 /2014 secondo cui detti beni non vanno ammortizzati.

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7 BOLOGNA 29/07/2016 Si chiede un confronto sulla corretta applicazione dei principi contabili previsti all’art. 4 - Principi di valutazione delle poste, lettera b - Immobilizzazioni materiali (patrimonio librario) per la valorizzazione ai fini del primo Stato Patrimoniale e a regime, del complesso dei beni librari della Biblioteca Universitaria di Bologna, già biblioteca pubblica statale e trasferita all’Università di Bologna nel corso dell’anno 2000.
L’art. 4 lettera b del D.M. 19/2014 prevede per la valutazione del patrimonio librario, di distinguere tra […]:
 le collezioni o comunque i libri che non perdono valore nel corso del tempo: sono iscritti tra le immobilizzazioni di Stato Patrimoniale e non vengono ammortizzate;
 nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, gli atenei, tenendo conto del valore intrinseco degli stessi, possono considerare alternativamente tre metodi:
1. «patrimonializzazione» degli acquisti. In questo caso, il costo di acquisto dei libri deve essere iscritto tra le immobilizzazioni. Ogni informazione riguardante l'ammortamento annuale dei volumi e la loro gestione come cespiti, la registrazione delle perdite di valore subite dai volumi o il loro deterioramento, la valutazione del valore iniziale dei volumi costituenti la dotazione della biblioteca, tenuto conto del passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, deve essere riportata in Nota integrativa.
2. iscrizione nell'attivo patrimoniale, ai sensi dell'art. 2426 n. 12 codice civile, ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;
3. iscrizione interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi. Adottando questo approccio, ovviamente, viene meno qualunque rappresentazione della consistenza patrimoniale del patrimonio librario, ma vengono superati tutti i problemi legati a tale processo di «patrimonializzazione»: valutazione della consistenza iniziale, registrazione di eventuali perdite di valore, ammortamento annuale.
Le immobilizzazioni materiali qualificate come “beni di valore culturale, storico, artistico, museale” non vengono assoggettate ad ammortamento, perché tendono a non perdere valore nel corso del tempo […]..
La convenzione stipulata tra la Biblioteca Universitaria di Bologna e questo ateneo (caso unico a livello nazionale), ha previsto il trasferimento della proprietà dei beni mobili, fatto salvo il patrimonio bibliografico e storico artistico della biblioteca acquisito sino al 2000, per il quale è stato definito il trasferimento esclusivamente dell’uso gratuito e perpetuo.
Di conseguenza, nella rappresentazione patrimoniale dell’ateneo, il patrimonio bibliografico acquisito precedentemente al 2000 dalla Biblioteca Universitaria di Bologna sarà iscritto tra i conti d’ordine.
Per la valorizzazione del patrimonio acquisito successivamente al 2000, a tutti gli effetti di proprietà dell’ateneo, qualora si applicassero i principi adottati per la valorizzazione del patrimonio librario delle altre biblioteche di ateneo occorrerebbe distinguere tra patrimonio librario che perde e non perde valore nel tempo.
Tenuto conto delle finalità peculiari di tale biblioteca, (le Biblioteche pubbliche statali rivestono una funzione di conservazione della produzione editoriale) la proposta, sulla quale chiediamo un riscontro, è quella di assimilare al patrimonio bibliografico che non perde valore nel tempo tutti quei libri sui quali la Biblioteca Universitaria di Bologna esercita la funzione di depositaria, ovvero quei libri sui quali vanta un diritto di stampa o di deposito di legge. Trattandosi di libri inalienabili sono assimilabili a libri che non perdono valore nel tempo e iscritti anch’essi nell’attivo dello Stato Patrimoniale e non soggetti ad ammortamento. Tale interpretazione consentirebbe di tenere conto della peculiarità della biblioteca e proprio per questo, non si produrrebbero disparità sull’applicazione dei criteri di valorizzazione sopra esposti con le altre biblioteche proprio perché queste ultime non esercitano tale funzione.


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6 MODENA e REGGIO EMILIA 29/07/2016 Con la presente, in riferimento a quanto contenuto nell'ultimo aggiornamento dello schema di manuale tecnico operativo per le immobilizzazioni materiali, si pone il seguente quesito:
nel nostro Ateneo è presente la categoria "attrezzature didattiche"; a nostro avviso corrisponde ad attrezzature legate ad attività TIPICA dell'Ateneo. Non troviamo questa categoria però tra quelle del manuale (esistono infatti solo le attrezzature informatiche, scientifiche e generiche). Dobbiamo ricomprenderlo tra quelle generiche o tra quelle scientifiche?
Grazie per l'attenzione





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5 PADOVA 29/07/2016 Nel D.L.18/2012 tra i documenti consuntivi che devono obbligatoriamente accompagnare il bilancio di esercizio è specificamente citato l'allegato "Prospetti SIOPE".
Non essendo chiaro il contenuto di tale allegato, e in che modo esso è in relazione con i dati contenuti nell'Omogenea redazione dei conti consuntivi, (che però ha come termine ultimo per la trasmissione il 30 settembre di ogni anno), si chiedono maggiori dettagli sulla natura di tali prospetti, nella misura in cui tale adempimento sia ancora da considerare vigente.

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4 MODENA e REGGIO EMILIA 11/03/2015 Con la presente si chiede quali siano i libri contabili obbligatori da tenere e se gli stessi debbano essere conservati in forma cartacea. Nello specifico si chiede se i libri contabili obbligatori siano i seguenti: libro giornale, libro inventari, libro cespiti e registri IVA (per le univ. che svolgono anche attività commerciale). Sarebbe importante avere anche un format comune per questi registri. In caso affermativo si chiede anche se libro giornale e libro inventari debbano essere bollati con marca da bollo ogni 100 pagine (e in caso affermativo di che importo). Quest'ultima domanda è posta in quanto i libri in oggetto per il nostro Ateneo sono di circa 4.000 pagine per il libro inventari e circa 12.500 per il libro giornale con una possibile spesa per bolli dell'ordine di 10.000 euro. Non si vuole rischiare di incorrere in sanzioni per mancata bollatura di documenti contabili , ma non si vuole nemmeno pagare un importo non dovuto con eventuale ipotesi di danno erariale.

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3 CAMERINO 11/03/2015 In merito alla classificazione della spesa delle università per missioni e programmi (Decreto del Miur n. 21 del 16 gennaio 2014) si ritiene che, trattandosi, appunto, di classificazione di “spesa” con riferimento sia a voci di “costo” che a voci di “investimento” secondo un concetto puramente finanziario, NON vadano inclusi i costi relativi agli ammortamenti. E’ corretto?

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2 INSUBRIA 10/12/2014 In merito alla classificazione della spesa delle università per missioni e programmi (Decreto del Miur n. 21 del 16 gennaio 2014) si chiede un parere in merito ai criteri per la classificazione cofog.
Utilizzando come punto di partenza la tabella presente all’art 2 del decreto n. 21/14 si può determinare la corrispondenza tra programmi e COFOG di II livello.
Tenendo conto dell’art. 4 del decreto è possibile individuare una relazione diretta tra programmi cofog e voci coan.
Vi sono tuttavia alcune spese e quindi relative voci coan di cui è più difficile trovare una diretta relazione,
quali il costo del personale e le utenze.
In merito al costo del personale docente e ricercatori si chiede se quanto proposto dal gruppo di lavoro Codau per la contabilità può essere utilizzato come criterio di riparto tra cofog.
Per il costo del personale tecnico amministrativo si chiede se il criterio della struttura di afferenza possa essere un valido criterio, con l’eccezione del personale dirigente attribuito al programma servizi e affari gennerali per le amministrazioni e pertanto al COFOG 09.8 (come Università degli Studi di Cagliari)

Per i costi relativi ad ammortamento, manutenzioni, acquisti e servizi in mancanza di informazioni sufficientemente dettagliate per applicare driver più accurati (es. destinazione d’uso degli spazi con driver mq2 utilizzati/ mq2 totali, sempre proposti dal Codau) si chiede se una ripartizione proporzionale possa essere sufficiente (Università di Cagliari).
Per le utenze si potrebbero ripartire in base all’incidenza percentuale del costo del personale nelle varie aree funzionali (ricerca, didattica, servizi generali e assistenza sanitaria), come individuato da Università di Cagliari, piuttosto che l’incidenza d’uso degli spazi (come indicato da Codau). E’ corretto?
I criteri indicati dal Codau sono certamente più fini, ma richiedono uno studio più adeguato e complesso con riferimento all’utilizzo degli spazi.


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1 INSUBRIA 10/12/2014 Siamo predisponendo il primo Stato Patrimoniale al 1 gennaio 2014 ed è emerso un dubbio sulla collocazione/valorizzazione di economie e “coan anticipate di riporto”, ovvero residui alla fine del 2013 non traducibili in debiti o riserve al 01/01/2014, per progetti di ricerca finanziati con fondi di ateneo (FAR).
Al 31/12/2013 ci ritroviamo sia residui passivi non ancora divenuti debiti, e questi in base al DM 19/2014 dovrebbero confluire nel patrimonio netto vincolato. Chiediamo conferma.
Il dubbio invece rimane sempre in relazione ai suddetti fondi, ma per le economie al 31/12/2013, che sono nell’avanzo del Conto consuntivo finanziario 2013.
Questi progetti per il nostro ateneo non funzionano con il “metodo della commessa pluriennale” (volgarmente cost to cost) , pertanto le economie al 31/12/2013 dove vanno a confluire?
Noi le metteremmo nel patrimonio netto, ma non sappiamo se è più corretto collocarle nel “patrimonio netto vincolato” o se sono da iscrivere nei “Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti”(rif. art. 5 lett. j DM 19/2014) e, quindi in questa seconda ipotesi se riassegnate a budget 2014 e seguenti esercizi , costituiscono costi non coperti da un ricavo di esercizio. Chiediamo conferma.



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